La recente Ris. n. 2/DF/2015, in vista della prossima scadenza del 10/02/2015, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti riferiti ai terreni agricoli cd. “montani” o “parzialmente montani”, precisando che:
- l'aliquota base del 7,6‰
- salvo che il Comune abbia deliberato specifiche aliquote per detti terreni (non potendo trovare applicazione l’aliquota prevista dalla delibera in via residuale “per tutti gli altri immobili”)
- si applica solo se anche il locatore/comodante ha la medesima qualifica (coltivatore diretto/IAP)
- non trova applicazione in caso contrario
- considerati imponibili secondo le “vecchie” regole del DM 28/11/2014
- divenuti successivamente esenti in applicazione delle “nuove” regole del DL 4/2015
in generale possono solo richiedere il rimborso di quanto versato; la compensazione è, invece, consentita solo laddove il Comune abbia previsto con proprio regolamento tale possibilità.