Il CNDCEC esclude la comunicazione della PEC per gli studi associati. Con l’informativa 20/2014, il CNDCEC ritiene che, ancorché lo studio associato possa essersi autonomamente dotato di una propria PEC:
- la normativa antiriciclaggio nel suo complesso è destinata ai soli professionisti persone fisiche
- dunque anche la comunicazione della PEC è da riferire ai soli professionisti persone fisiche che risultino destinatari degli obblighi antiriciclaggio, ora espressamente esonerati dalla RM 88/2014, non anche agli studi associati.