L’Agenzia, con la RM 38/2014, ha fornito alcune chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei rimborsi riconosciuti ai soggetti che esercitano attività sportiva dilettantistica.
In particolare, viene precisato che:
- le indennità chilometriche vanno considerate “rimborsi delle spese di viaggio” e come tali non concorrono al reddito del percipiente se sono documentate e sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale in cui lo sportivo dilettante risiede o dimora abitualmente;
- in presenza di un rimborso forfetario del viaggio oppure per attività effettuate nel territorio comunale, l’indennità chilometrica va cumulata con gli altri rimborsi, compensi, indennità e premi e non concorre alla formazione del reddito fino alla franchigia di € 7.500; superata detta soglia la società/associazione sportiva dilettantistica deve operare la ritenuta su quanto erogato.