Con la recente risoluzione n. 1/DF/2014, il MEF, nel recepire le indicazioni fornite in risposta ad una interrogazione parlamentare (n. 5/02955), ha stabilito che:
- non sono applicabili le sanzioni e gli interessi
- in caso di insufficiente/mancato versamento della 1° rata scaduta lo scorso il 16/06/2014
- in relazione sia alla TASI che all’IMU.