Info Fisco 067 / 2527/05/2025Mod. Redditi PF 2025, Fascicolo 2 – Le novitáIn relazione al Fascicolo 2 del mod. Redditi 2025 si evidenziano le seguenti principali novità: inserimento di nuovi campi riservati ai contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 (o partecipano in soggetti trasparenti che vi hanno aderito) quadro RL: sono inseriti nuovi campi dove indicare la plusvalenza derivante dalla cessione di immobile oggetto di interventi superbonus nel decennio precedente ed redditi derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento quadro RM: è riorganizzato in 4 sezioni in cui indicare, in modo del tutto analogo all’anno scorso, le informazioni circa i redditi a tassazione separata, ad imposta sostitutiva, nonché i dati relativi alla rivalutazione dei terreni quadro RT: è riorganizzato in 2 sezioni dove riportare i dati per il calcolo delle plusvalenze/redditi di natura finanziaria e, nell’altra, i campi per il calcolo delle imposte sostitutive dovute su tali redditi; permane la sezione in cui indicare i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni quadro RR: sono aggiunti nuovi campi dove indicare, in presenza di adesione al CPB, l’opzione per il calcolo dei contributi dovuti (IVS o Gestione separata) sul reddito effettivo, in luogo del reddito concordato quadro RW: il quadro riporta l’adeguamento delle aliquote IVIE (all’1,06) per gli immobili non costituenti l’abitazione principale e dell’aliquota IVAFE (al 4) per i prodotti finanziari detenuti in paesi black list.
L’evoluzione della Giurisprudenza 27/05/2025Rimborso parziale e inammissibilità: l’atto va impugnato tempestivamenteLa Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6436 depositata l’11 marzo 2025, ha chiarito un principio di rilevante impatto nel contenzioso tributario: in caso di rimborso parziale dell’imposta richiesta da un contribuente, se il relativo provvedimento non reca alcuna indicazione di carattere interlocutorio o riserva motivazionale, esso assume valore di diniego implicito per la parte non rimborsata e, in quanto tale, costituisce atto impugnabile. Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso comporta l’inammissibilità dello stesso e l’impossibilità di presentare una seconda istanza di rimborso per la medesima posizione fiscale.