Con la recente RM 112/2012 l'Agenzia torna a pronunciarsi sul tema della decadenza dell'agevolazione "prima casa". In particolare, viene ora ha chiarito che non è tenuto al versamento della sanzione il contribuente che, dopo aver alienato l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" prima del decorso del quinquennio, dichiari all'Amministrazione finanziaria, in pendenza del termine annuale, di non voler procedere al riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.