L’Agenzia ha recentemente chiarito che, in relazione al credito d’imposta conseguente alle operazioni di cessione e riacquisto di unità abitative che fruiscono del requisito “prima casa”:
- l’assegnazione della casa ad uno dei coniugi nell’ambito della procedura di separazione, cui si applica la totale esenzione da imposta di registro ed altre imposte d’atto
- è “trasparente” rispetto alla spettanza del credito d’imposta, nel senso che al coniuge assegnatario spetta l’agevolazione come se non fosse intervenuta la separazione.