Il Cndcec ha fornito una serie di chiarimenti circa i requisiti che devono essere rispettati al fine dell’iscrizione nell’elenco degli esperti negoziatori per la crisi d’impresa. In particolare ha precisato che:
- devono essere valutati solo gli incarichi assunti dal professionista non essendo valutabili le attività di collaborazione o di affiancamento di altri colleghi direttamente incaricati e responsabili dell’operazione di ristrutturazione;
- i mandati professionali conferiti alle società di revisione possono rilevare ai fini della valutazione del requisito delle precedenti esperienze, a condizione che la tipologia di incarico sia riconducibile tra quelle indicate nell’elenco previsto dalle Linee di indirizzo del Mef;
- sono esclusi gli incarichi conferiti a società commerciali che si sottraggono alla disciplina della prestazione professionale.