La sanzione proporzionale disciplinata dagli artt. 1 e 8, del D.lgs. 471/97, che punisce i casi di omessa e infedele dichiarazione, è strettamente legata alle “imposte dovute”. Ne consegue che nel caso di dichiarazione omessa caratterizzata dal contestuale versamento delle imposte dovute per l’anno di riferimento, è applicabile la sanzione fissa, prevista nel caso di assenza di danno erariale, dall’art. 1 c. 4, D.lgs. 471/97.
La qualificazione di “dichiarazione con imposte dovute” dovrebbe venir meno anche avvalendosi del ravvedimento operoso per le imposte (o maggiori imposte) versate tardivamente.