L’Agenzia è recentemente intervenuta con alcuni interpelli in merito al sisma bonus maggiorato al 110% dal D.L. 34/2020. Tra i chiarimenti più importanti si evidenzia che il "sisma bonus acquisti":
- può essere fruito a condizione che entro il 31/12/2021, oltre ad aver terminato i lavori, venga effettuato l'atto di compravendita dell’immobile
- l’agevolazione è esclusa qualora, per interventi su un immobile sito in zona sismica 1, l’asseverazione del tecnico sia stata presentata tardivamente, e cioè non contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo urbanistico presso lo sportello unico competente
- per gli immobili ubicati nelle zone sismiche 2 e 3 , per i quali il D.L. n. 34/2019 ha disposto l’applicabilità dell’agevolazione in esame solo dal 1/05/2019 (in precedenza erano ammessi solo gli immobili in zona sismica 1) con procedure autorizzatorie rilasciate dopo il 1/01/2017 ma prima del 1/05/2019, la detrazione può essere attribuita a condizione che l’asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.