In presenza di perdita su crediti presunta per insorgenza di una procedura concorsuale che interessa il debitore:
- ai fini civilistici: è necessario procedere ad una svalutazione del credito in ragione di quanto si ritiene obiettivamente non più recuperabile in moneta fallimentare
- dal punto di vista fiscale: tale svalutazione risulta deducibile.
Di seguito un riepilogo delle dati rilevanti ai fini della deducibilità della perdita e degli adempimenti civilistici.