Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in relazione alle modalità di compilazione delle fatture elettroniche.
In particolare, in relazione alle fatture differite viene chiarito che:
- è sempre possibile emettere la fattura differita con indicazione dell’ultimo giorno del mese di riferimento (è una mera facoltà operare come indicato nella precedente CM 14/2019, indicando la data di emissione dell’ultimo DDT in essere riepilogato)
- in caso di prestazione di servizio non incassata, la fattura non può considerarsi differita; pertanto deve rispettare il termine di invio di 12 giorni dalla Data fattura indicata nel frontespizio del documento.