Il Provv. 28/03/2019 dell’UIF, recentemente approdato in G.U.), detta le istruzioni in relazione
- alle comunicazioni “oggettive” cui sono tenuti gli intermediari finanziari per individuare le operazioni sospette effettuate dalla propria clientela
- riferite alle “movimentazioni in contanti” di importo ≥ €. 10.000, ancorché frazionate con più operazioni di importo ≥ €. 1.000
Ad esempio è il caso dei versamenti in contanti effettuati dai dettaglianti sul proprio C/C.