L'Agenzia delle entrate, con la RM 62 del 9/08/2018, ha recentemente chiarito che gli investimenti in magazzini autoportanti:
Sono definiti magazzini autoportanti le strutture (in genere di grandi dimensioni) destinate allo stoccaggio automatizzato dele merci tramite scaffalature che fanno parte integrante del sistema costruttivo del fabbricato (ad esse sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura). Dunque, anche le scaffalature (con le relative opere di fondazione), così come gli eventuali divisori verticali e orizzontali, le pareti di tamponamento e le coperture, e così via), essendo elementi qualificati come "costruzioni", sono escluse dalle agevolazioni.