L’Agenzia Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti in relazione alla durata delle opzioni per quanto attiene il regime di contabilità semplificata.
In particolare, è stato chiarito quanto segue:
- l’adozione del regime per la contabilità semplificata in presenza di requisiti per il regime forfettario (e, si ritiene, per la contabilità ordinaria) non implica una preventiva permanenza triennale in contabilità semplificata (tale durata dovrebbe trovare applicazione nel solo caso di opzione per la contabilità ordinaria, al fine di rientrare nel regime di contabilità semplificata)
- l’opzione per il “criterio della registrazione” (art. 18 c. 5 Dpr 600/73) comporta la permanenza di tale particolare regime per i soli soggetti che rimangono in contabilità semplificata; pertanto la sua opzione non vincola i soggetti che intendono optare per il regime forfettario (e, si ritiene, anche per il regime ordinario).