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Info Flash Fiscali 220 / 1714/12/2017

Provvigioni pagate l'anno successivo agli agenti

Per individuare il periodo di competenza delle provvigioni dell’agente occorre distinguere tra:

  • l’imponibilità per l’Agente: si verifica con la conclusione della prestazione dell’agente, e cioè al momento della conclusione del contratto (purché siano verificati i requisiti di certezza e determinabilità oggettiva)
  • deducibilità in capo alla casa mandante: prevale il “principio di correlazione” tra costi e ricavi, secondo cui la provvigione (passiva) va contabilizzata civilisticamente e dedotta fiscalmente nell’esercizio in cui rileva il ricavo “correlato” (quando consegna la merce al cliente o ultima la prestazione di servizi procacciata).

Per quanto riguarda lo scomputo delle ritenute, dal 2017 a seguito delle modifiche portate dal D.L. 148/2017, per le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, i contribuenti possono scegliere di scomputarle dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi ovvero da quella dovuta nel periodo in cui le ritenute sono state operate.

File allegati:
RF220_flash_Provvigioni_pagate_l'anno_successivo_agli_agenti.pdf
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