In generale, l’omissione della dichiarazione in Italia di un reddito estero comporta la perdita del diritto a usufruire del credito d’imposta calcolato sulle imposte pagate all’estero (art. 165 c. 8 Tuir).
L'art. 1-ter del D.L. 50/2017 ha previsto, in sede di conversione, che:
Per non perdere tale beneficio il contribente deve, dunque, valutare se ricorrere, alternativamente:
Va, tuttavia, preliminarmente valutato se l’applicazione dell’eventuale Convenzione bilaterale in vigore col paese estero non porti a considerare il contribuente fiscalmente residente solo nell’altro paese.