Nel caso in cui l'unità abitativa acquisita con i benefici prima casa prima sia ceduta prima del decorso dei 5
anni, non si decade dal beneficio fruito in presenza del cd. "riacquisto" della prima casa, e cioè in caso:
- di acquisto
- di costruzione
di una unità ad uso abitativo, non "di lusso" (categoria catastale diversa da A1, A8 e A9) da adibire ad
abitazione principale entro un anno dall’alienazione.
Nel caso di costruzione, essa può venire su di un terreno