Come per lo scorso anno, agli immobili non locati o adibiti ad abitazione principale, detenuti all’estero da soggetti residenti in Italia, risulta applicabile l’effetto sostitutivo IVIE / IRPEF.
Tuttavia, da quest’anno, pur operando tale “effetto sostitutivo”, occorre indicare in Unico PF (rigo RL 12) il reddito derivante da tali degli immobili, in quanto lo stesso va ora indicato ai soli fini previdenziali ed assistenziali (così come avviene per gli immobili siti in Italia assoggettati ad IMU).