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Il Caso 10/01/2025

Conferimento dello studio professionale: il nuovo principio di neutralità fiscale

Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, ha operato un ampio riordino della disciplina del lavoro autonomo di cui all’articolo 54 del TUIR, articolandone i contenuti nei nuovi articoli da 54 a 54-octies. Tra le nuove disposizioni introdotte, di fondamentale importanza sono quelle che prevedono il principio di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie effettuate dagli esercenti attività professionale ed artistica, che di fatto equiparano il conferimento e le altre operazioni straordinarie effettuate nell’ambito dal lavoro autonomo alle analoghe operazioni effettuate nell’ambito dei redditi di impresa.

Il riferimento è all’articolo 54-octies del TUIR, introdotto dal d.lgs. 192/2024. Tale disposizione, per esigenze di coordinamento, modifica l’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, al fine di eliminare l’esclusione – precedentemente prevista – delle associazioni professionali di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), dal computo di talune fattispecie rientranti nei redditi diversi ma, soprattutto, inserisce il nuovo articolo 177-bis TUIR, che sancisce il principio di neutralità fiscale per le “operazioni straordinarie” (conferimenti, fusioni, scissioni, trasformazioni, apporti, trasferimenti per causa di morte o per atto gratuito) riguardanti i soggetti esercenti attività artistica o professionale, incluse le società tra professionisti (STP) di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e le associazioni o società semplici di cui all’articolo 5 del TUIR costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Principio di neutralità per i conferimenti di attività professionali ed artistiche Il nuovo articolo 177-bis (“Operazioni straordinarie e attività professionali”) del TUIR stabilisce il principio di neutralità fiscale in favore dei conferimenti in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate (società tra professionisti – STP, ex articolo 10 della legge n. 183/2011), di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale.
Per effetto della neutralità, il conferimento non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Quanto sopra, in osservanza degli indirizzi contenuti nella legge delega per la riforma fiscale, legge 111/2023, che all’articolo 5, lettera f) prevedeva il criterio direttivo della “neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti”.
Il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite, mentre il soggetto conferitario subentra nella posizione del conferente in ordine a quanto ricevuto, dovendo tenere un prospetto di riconciliazione fra scritture contabili e valori fiscalmente riconosciuti.
La Relazione illustrativa al decreto legislativo 192/2024 rimarca l’analogia di tale assetto con l’articolo 176 del TUIR, dedicato ai conferimenti d’azienda in ambito d’impresa. Viene così riconosciuta, anche per il lavoro autonomo, la possibilità di trasferire in maniera neutrale l’insieme dei beni, delle attività immateriali e delle passività che costituiscono uno “studio professionale”.
Il comma 2 dell’articolo 177-bis specifica ulteriormente l’ambito di applicazione del nuovo principio di neutralità fiscale dei contribuenti, che si applica anche:

•    Ai conferimenti in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle regolate dall’art. 10 della legge n. 183/2011 (ad esempio, le società tra avvocati ex art. 4-bis della legge n. 247/2012);
•    Agli apporti in associazioni o società semplici senza personalità giuridica, di cui all’articolo 5 del TUIR, costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
•    Alle trasformazioni, fusioni e scissioni delle società tra professionisti di cui sopra, nonché delle associazioni o società semplici di cui all’art. 5 TUIR, anche incrociate (tra STP e associazioni professionali);
•    Ai trasferimenti per causa di morte o per atto gratuito di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale individuale (analogamente a quanto previsto dall’articolo 58 del TUIR).
 

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Staff-House – Contributi in conto capitale
Il D.M. 30/01/2026 reca le disposizioni relative alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, i documenti a loro corredo e gli ulteriori elementi per definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo di cui al Titolo II del D.M. 18/09/2025 (di seguito decreto) (per gli approfondimenti si rinvia alla P.O. pubblicata il 13/10/25) per il sostegno agli investimenti volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/1991. Il gestore è Invitalia.
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Modifiche disciplina Fondo di Tesoreria – Circolare Inps
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L’evoluzione della Giurisprudenza 11/02/2026
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Sull'atto giudiziario di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, per inadempienza del venditore, si applica l'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto ripristinatorio della situazione antecedente È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza 2816 del dell'8 febbraio 2026, ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva incassato il doppio della caparra confirmatoria. Con una lunga motivazione i giudici di legittimità hanno sancito che in tema di registrazione degli atti giudiziari, in caso di recesso del promissario acquirente ex articolo 1385, comma 2, del codice civile da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore, la condanna di quest’ultimo alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera e), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, trattandosi di pronuncia diretta al ripristino dello status quo ante a seguito dello scioglimento (per recesso) del contratto preliminare.
Notizie Flash 11/02/2026
Comunicazione delle spese edilizie condominiali - Le nuove specifiche tecniche
Il Provv. 10/02/2026, n. 50559, ha aggiornato le specifiche tecniche relative alla trasmissione all’Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Le nuove disposizioni dovranno essere applicate già a partire dalla comunicazione delle spese sostenute nel 2025, il cui invio è previsto entro la scadenza del 16 marzo 2026.