In tema di omesso versamento dell’ Iva, “la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p. è applicabile soltanto all’omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250 mila euro dall’articolo 10 ter del decreto legislativo 74/2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo al reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale e che, in tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, già solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza".