In applicazione del principio stabilito dall’art. 1 D.P.R. n. 442/97, che consente “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”, i contribuenti che nel 2017 o 2018 avevano tutti i requisiti per accedere al regime forfetario ma hanno optato per l’applicazione del regime ordinario potranno nel 2019 transitare al regime forfetario anche se non risulta ancora trascorso un triennio. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso del VideoForum del 23/01/2019.
Modifica regime contabile/fiscale
Nel corso della propria attività un contribuente può modificare il proprio regime contabile/fiscale di appartenenza: ciò può accadere per obbligo, come ad esempio nei casi in cui abbia effettuato operazioni che precludono la permanenza in un regime agevolato, oppure per opzione, qualora cioè egli ritenga più conveniente cambiare il regime di appartenenza e siano rispettate le condizioni di accesso..
La regola che disciplina i passaggi di regime è dettata dal D.P.R. n. 442/97, secondo cui l’opzione/revoca di regimi di determinazione dell’imposta: