In tema di reddito di impresa, le quote di ammortamento delle aziende date in affitto (o in usufrutto) sono deducibili dal reddito dell'affittuario (o dell'usufruttuario), e non da quello del concedente a meno che non via sia una deroga convenzionale alle norme dell'art. 2561 cod. civ., concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 33219 del 21 dicembre con cui ha rigettato la specifica doglianza dell’Agenzia delle entrate.