Il GSE ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di fruire contemporaneamente degli incentivi previsti dal D.M. 06/07/2012 (che definisce il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche come l’idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas), che ha introdotto i meccanismi di incentivazione poi ripresi dal D.M. 23/06/2016, in sostituzione dei Certificati Verdi e delle Tariffe Onnicomprensive del D.M. 18/12/2008, con quelli del super e iper ammortamento di cui alla L. 208/2015 e L. 232/2016.
L’accesso agli incentivi per le rinnovabili era riservato a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quella solare (eolici, idroelettrici, geotermoelettrici, a biomassa, a biogas, a gas di depurazione, a gas di discarica, a bioliquidi) di piccola, media e grande taglia, entrati in esercizio a partire dal 01/01/2013.
In seguito all’entrata in vigore del D.M. 23/06/2016, recante la disciplina per l’incentivazione delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico per i nuovi impianti selezionati nel 2016, hanno mantenuto la possibilità di accesso ai precedenti incentivi del D.M. 06/07/2012 esclusivamente gli impianti ammessi in posizione utile nelle procedure d’asta e nei registri dello stesso decreto e per i quali non siano decorsi i termini previsti per l’entrata in esercizio.
In merito alla possibilità di cumulare gli incentivi per le rinnovabili e i maxi ammortamenti, il GSE richiama al riguardo il disposto dell’art. 29 del D.M. 06/07/2012 e dell’art. 28 del D.M. 23/06/2016 dai quali si evince che i meccanismi di incentivazione previsti dagli stessi decreti non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 28/2011, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla produzione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. In particolare, il co. 2, lett. d), del citato art. 26, prevede che:
In ossequio a tale ultima disposizione, il GSE ha chiarito che il super e iper ammortamento:
Di conseguenza, gli stessi possono ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità di cui al citato art. 26.
Infine, si richiama a tale proposito la C.M. 4/2017 in cui è stato evidenziato, in merito alla cumulabilità del beneficio del super e iper ammortamento con altre misure di favore, che la maggiorazione del 40%, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile: