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Il Caso 08/01/2018

Detrazione canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti fuori sede

Detrazione canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti fuori sede

I commi 23 e 24 art. 1 Legge di Bilancio per il 2018:

  • intervengono sulla disciplina della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede
  • prevedendo che per il 2017 e il 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

A regime l’agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una provincia diversa da quella di residenza

 

La normativa di riferimento - L’art. 15, co. 1, lettera i-sexies, del TUIR prevede, tra l’altro, la detrazione IRPEF 19% dei canoni di locazioni per studenti universitari

LIMITE DI SPESA: l’importo della spesa non può essere superiore ad €. 2.633,00 (dunque, l’importo massimo che può essere detratto è pari a € 500,27).

Non assumono rilevanza

  • l’eventuale deposito cauzionale (almeno finché non sia trattenuto in conto canoni)
  • la eventuali spese condominiali addebitate o di altro tipo (es.: mediazione agenzia, ecc.).

 

Nota: il limite di € 2.633 va riferito come limite massimo complessivo per tutti i familiari, da suddividere se la spesa sia sostenuta da entrambi i genitori (RM 34/2008).

 

Contributi economici: se sono riconosciuti degli aiuti economici per il sostenimento della spesa per l’affitto (es: dall’Università, dal Comune, ecc.), l’onere va determinato al netto del contributo.

Familiari: la detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: la detrazione spetta per le seguenti tipologie:

Contratti di locazione ex L. 431/98

qualsiasi tipologia di contratto prevista dalla legge e pertanto:

  • non per obbligo contratti “per esigenze transitorie degli studenti” (art. 5)
  • ma anche contratti cd. “a canone libero” (durata 4 + 4) o “a canone convenzionale” (durata 3 + 2)

Contratti di ospitalità e simili

dal 1° gennaio 2008 (L. 244/07 art. 1) la detrazione è estesa alle rette di:

  • contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione
  • stipulati con enti di diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative

 

Nota: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile usufruire della presente detrazione in caso di subaffitto (CM 21/2010).

 

Università: non rileva la facoltà o corso universitario frequentato, così come se l’università sia pubblica o privata.

Immobile all’estero: è detraibile se sito in Stato membro dell’Unione o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo

Incapienza dell’imposta lorda: Qualora l’imposta lorda del contribuente sia inferiore all’importo della eventuale detrazione spettante (c.d. “incapienza”), la detrazione non può essere recuperata.

DOCUMENTAZIONE

Per documentare il sostenimento della spesa, è necessario conservare:

  • copia del contratto di locazione o del contratto di ospitalità;
  • ricevute di pagamento (ad esempio, bollettino bancario o postale in caso di pagamento tramite bonifico, o ricevuta firmata in caso di pagamento in contanti)
  • Autocertificazione di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge

 

NOVITA’ COLLEGATO FISCALE

Il D.L. 148/2017 conv. con modif. dalla L. n. 172/2017 all’art. 20 ha previsto delle modifiche all’agevolazione in questione limitatamente per i periodi d'imposta 2017 e 2018.

TUIR

CONTENUTO

art. 15, co. 1, lett. i-sexies) (ANTE MODIFICA)

La detrazione spetta solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata:

  • in un comune distante da quello di residenza almeno 100 Km
  • e comunque in una provincia diversa

per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a € 2.633.

art. 15, co. 1, lett. i-sexies) (POST MODIFICA LIMITATAMENTE AL 2017 E 2018)

La detrazione spetta solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata

  • in un comune distante da quello di residenza almeno 100 Km, o 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate
  • per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a € 2.633

 

In sostanza la norma ampliava, in via temporanea per gli anni 2017 e 2018, l’ambito di applicazione della detrazione IRPEF per studenti fuori sede mediante:

  • la riduzione da 100 a 50 chilometri della distanza tra comune di residenza e comune in cui ha sede l’università, per gli studenti che risiedono in “zone montane o disagiate” (il testo di legge non definiva tale concetto, ma rinviava ad un provvedimento attuativo;)
  • la soppressione dell’ulteriore requisito indicato dalla norma vigente in base al quale i due comuni (residenza e università) devono appartenere a due diverse province.

A seguito delle novità introdotte, l’agevolazione è stata limitata ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.  Tuttavia, la formulazione letterale della predetta novella non consentiva di chiarire, in modo inequivoco, se tale l’applicazione temporanea si riferisse all’intera disciplina della detrazione per studenti “fuori sede”, ovvero alla sola estensione operata dal D.L. 148 del 2017.

 

NOVITA’ LEGGE DI BILANCIO 2018

NEW: il c. 23, alla lettera a) ripristina la formulazione dell’articolo 15, c. 1, lettera i-sexies) del TUIR antecedente alle modifiche apportate alla norma con il collegato alla legge di bilancio.

Per effetto di tale modifica, a “regime” le condizioni per fruire della detrazione sono le seguenti:

TUIR

CONTENUTO

art. 15, co. 1, lett. i-sexies)

La detrazione spetta solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata:

  • in un comune distante da quello di residenza almeno 100 Km
  • e comunque in una provincia diversa
  • per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi
  •  per un importo non superiore a € 2.633.

 

NEW: s’introduce una disciplina ad hoc per i periodi d’imposta 2017 e 2018.

TUIR

CONTENUTO

art. 15, co. 1, lett. i-sexies.1)

La detrazione spetta solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata

  • in un comune distante da quello di residenza almeno 100 Km
  • o 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate (andranno definiti con dettaglio i criteri per individuare le zone montane o disagiate)
  • il requisito della distanza s’intende rispettato anche all’interno della stessa provincia

per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a € 2.633

 

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Fisco passo per passo 28/03/2024
Schema DL 26/03/2024 - bonus investimenti 4.0 e credito R&S - nuova comunicazione preventiva per la fruizione
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Fisco passo per passo 28/03/2024
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Fisco passo per passo 28/03/2024
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Fisco passo per passo 28/03/2024
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Cripto-attività - Plusvalenze nel Modello Redditi PF 2024
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Si è tenuto a Palazzo Piacentini il tavolo sulla situazione dei call center Tim in outsourcing. Alla riunione, co-presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, hanno partecipato le Regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Lazio, Toscana, Sardegna, il Gruppo Tim, i rappresentanti delle aziende di call center e le organizzazioni sindacali.