I commi 23 e 24 art. 1 Legge di Bilancio per il 2018:
A regime l’agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una provincia diversa da quella di residenza
La normativa di riferimento - L’art. 15, co. 1, lettera i-sexies, del TUIR prevede, tra l’altro, la detrazione IRPEF 19% dei canoni di locazioni per studenti universitari
LIMITE DI SPESA: l’importo della spesa non può essere superiore ad €. 2.633,00 (dunque, l’importo massimo che può essere detratto è pari a € 500,27).
Non assumono rilevanza
Contributi economici: se sono riconosciuti degli aiuti economici per il sostenimento della spesa per l’affitto (es: dall’Università, dal Comune, ecc.), l’onere va determinato al netto del contributo.
Familiari: la detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: la detrazione spetta per le seguenti tipologie:
Contratti di locazione ex L. 431/98 |
qualsiasi tipologia di contratto prevista dalla legge e pertanto:
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Contratti di ospitalità e simili |
dal 1° gennaio 2008 (L. 244/07 art. 1) la detrazione è estesa alle rette di:
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Università: non rileva la facoltà o corso universitario frequentato, così come se l’università sia pubblica o privata.
Immobile all’estero: è detraibile se sito in Stato membro dell’Unione o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
Incapienza dell’imposta lorda: Qualora l’imposta lorda del contribuente sia inferiore all’importo della eventuale detrazione spettante (c.d. “incapienza”), la detrazione non può essere recuperata.
DOCUMENTAZIONE
Per documentare il sostenimento della spesa, è necessario conservare:
Il D.L. 148/2017 conv. con modif. dalla L. n. 172/2017 all’art. 20 ha previsto delle modifiche all’agevolazione in questione limitatamente per i periodi d'imposta 2017 e 2018.
TUIR |
CONTENUTO |
art. 15, co. 1, lett. i-sexies) (ANTE MODIFICA) |
La detrazione spetta solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata:
per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a € 2.633. |
art. 15, co. 1, lett. i-sexies) (POST MODIFICA LIMITATAMENTE AL 2017 E 2018) |
La detrazione spetta solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata
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In sostanza la norma ampliava, in via temporanea per gli anni 2017 e 2018, l’ambito di applicazione della detrazione IRPEF per studenti fuori sede mediante:
A seguito delle novità introdotte, l’agevolazione è stata limitata ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. Tuttavia, la formulazione letterale della predetta novella non consentiva di chiarire, in modo inequivoco, se tale l’applicazione temporanea si riferisse all’intera disciplina della detrazione per studenti “fuori sede”, ovvero alla sola estensione operata dal D.L. 148 del 2017.
NEW: il c. 23, alla lettera a) ripristina la formulazione dell’articolo 15, c. 1, lettera i-sexies) del TUIR antecedente alle modifiche apportate alla norma con il collegato alla legge di bilancio.
Per effetto di tale modifica, a “regime” le condizioni per fruire della detrazione sono le seguenti:
TUIR |
CONTENUTO |
art. 15, co. 1, lett. i-sexies) |
La detrazione spetta solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata:
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NEW: s’introduce una disciplina ad hoc per i periodi d’imposta 2017 e 2018.
TUIR |
CONTENUTO |
art. 15, co. 1, lett. i-sexies.1) |
La detrazione spetta solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata
per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a € 2.633 |