Laddove il fornitore dell’esportatore abituale effettui operazioni non imponibili IVA prima di aver:
- ricevuto la dichiarazione di intento dall'esportatore abituale, proprio cessionario o committente
- verificato l'effettivo invio della dichiarazione di intento all'Agenzia da parte dell'esportatore abituale
è punito con una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata.
La normativa - L’art. 20 DLgs. 175/2014 (nel riformulare l’art. 1 c.1 lett. c) DL 746/83) ha posto a carico dell’esportatore abituale l’obbligo di comunicare al Fisco le dichiarazioni d’intento emesse:
ESPORTATORE
ABITUALE
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- trasmette telematicamente alle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse
- invia al fornitore copia della dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta telematica di avvenuta presentazione
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FORNITORE
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può effettuare la cessione/prestazione senza applicazione dell’IVA solo dopo:
- aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione telematica consegnategli dall’esportatore abituale
- aver effettuato il “riscontro telematico” dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia da parte dell’esportatore abituale
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