L'Amministrazione Finanziaria con la RM 19 del 14.02.2017 ha analizzato la possibilità che i costi sostenuti da un'impresa per l'acquisto di un lotto che comprende brevetti, marchi e disegni, derivanti dal fallimento di un'altra società, siano valevoli ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, Dl 145/2013.