La Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-21/16, depositata il 9 febbraio 2017 ha affermato che la mancata iscrizione al VIES non costituisce un ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA nell’ambito delle cessioni intracomunitarie. La mancata iscrizione costituisce infatti soltanto una violazione di un requisito formale, non essendo un requisito richiesto dalla direttiva IVA per poter beneficiare del regime in questione.