Nel caso del decesso del professionista che esercitava l’attività in qualità di socio o associato in una società di professionisti/associazione professionale risulta applicabile, salvo diversa pattuizione, l’art. 2289, c.c.
ART. 2289, c.c. - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE |
“Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto”. |