Con la Risoluzione 8/E del 19.01.2017, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’aliquota Iva agevolata del 10% sui contratti di somministrazione di energia elettrica prevista “per uso domestico” ai sensi del n. 103 della parte III della tabella A, allegata al DPR 633/1972, non può essere applicata alle ONLUS che gestiscono residenze sanitarie, in quanto queste pongono in essere un’attività decommercializzata ai soli fini dell’IRES ma rilevante ai fini dell’IVA, seppure esente ai sensi dell’art. 10, n. 21, del DPR. n. 633 del 1972. La normativa in questione prevede infatti che l’aliquota IVA agevolata non si applichi: