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Il Caso 23/10/2016

Compensazione "automatica" tra Debito IVA Periodico e Credito IVA Annuale: è possibile?

Compensazione "automatica" tra Debito IVA Periodico e Credito IVA Annuale: è possibile?

Nella C.M. 42/E del 12.10.2016, l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di soffermarsi su un aspetto mai chiarito e spesso oggetto di dibattito tra colleghi, ossia la possibilità di procedere ad una sorta di compensazione automatica (con ravvedimento) tra il debito Iva periodo non versato nel periodo d’imposta e il credito IVA scaturente dalla dichiarazione annuale relativo al medesimo periodo d’imposta.

In estrema sintesi, il comportamento che molti contribuenti erano tentati ad adottare (e molte volte è stato fatto) è il seguente:

  • evidenziare nella dichiarazione Iva annuale che il debito iva periodico non versato era in realtà stato assolto; in tal modo nella dichiarazione IVA emergeva il credito IVA annuale come se il versamento periodico fosse stato “realmente” assolto;
  • procedere all’utilizzo del credito IVA annuale risultante dalla dichiarazione per sanare l’omesso versamento periodico, attraverso una compensazione con ravvedimento.

Cerchiamo di tradurre il caso in un esempio concreto.

 


ESEMPIO:
Alfa SRL nel corso del 2015 non ha proceduto al versamento del  debito IVA relativo a novembre 2015 pari ad €. 10.000,00. Nella compilazione del quadro VH del Modello IVA 2016 ha proceduto a indicare che il versamento è stato in realtà effettuato con conseguente emersione di un credito IVA annuale di €. 25.000,00. Successivamente ha proceduto ad utilizzare il suddetto credito Iva annuale per compensare con ravvedimento il debito IVA del mese di novembre 2015. Tale comportamento può considerarsi corretto? L’Amministrazione Finanziaria ha espresso un parere negativo.


 

Nella recente circolare 42/E dello scorso 12 ottobre, paragrafo 4.3,  è stato chiesto all’Amministrazione Finanziaria se un omesso versamento IVA periodico possa essere regolarizzato, con ravvedimento, mediante compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive.

Su tale aspetto l’Amministrazione Finanziari ha evidenziato che:

  • L'omesso versamento dell'IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica rappresenta una violazione ravvedibile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione, ai sensi della lettera b) dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
    violazioella lettera b) dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
  • E’ ammesso il versamento della sanzione del 3,75 per cento dell'importo non versato, pari ad un ottavo del 30 per cento previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. b) dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

La compensazione del debito IVA periodico e il conseguente ravvedimento delle sanzioni:

  • può essere anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato;
  • alla condizione che il credito sia rimborsabile e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR.

Trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, la stessa andrà evidenziata nel modello F24 e sarà subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui (compensazione ante presentazione del modello) e di 700.000 euro annui (tetto massimo di compensazione annuale).

Qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 15.000 euro, peraltro, non occorre il visto di conformità, la cui preventiva apposizione sul modello IVA TR è indispensabile solo in caso di richiesta di rimborso.

In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento dell’omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.

In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della maturazione.

Dal punto di vista dichiarativo, l’avvenuta compensazione tra il debito Iva periodico e il credito Iva (trimestrale o annuale) maturato successivamente, viene rappresentata nel seguente modo:

  • l’importo del debito periodico, assolto tramite compensazione prima della presentazione della dichiarazione annuale, deve essere indicato nel rigo VL29 della dichiarazione Iva;
  • l’importo del credito utilizzato in compensazione, invece, deve essere indicato nel rigo VL22 della medesima dichiarazione, se trattasi di credito trimestrale, ovvero nel rigo VL9 della dichiarazione relativa all’anno successivo, se trattasi di credito annuale.

 


OSSERVA:
Le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria evidenziano in modo inequivocabile l’impossibilità di procedere alla compensazione “automatica” tra debito iva periodico e credito IVA annuale.


 

Evidenzia l’Agenzia che ove la sistemazione avvenga prima della presentazione del modello annuale, le risultanze finali del quadro VL dovranno proprio corrispondere al credito nettizzato di quanto utilizzato per estinguere il debito periodico.

Diversamente, qualora la compensazione venga effettuata dopo la presentazione della dichiarazione Iva, sarà necessario:

  • presentare una dichiarazione rettificativa (correttiva nei termini o integrativa);
  • dare evidenza dell’ulteriore versamento periodico (non indicato nella dichiarazione originaria) e del conseguente incremento del credito annuale compensato.

Trattandosi in entrambe le ipotesi di compensazione esterna, la stessa deve essere evidenziata nel modello F24 ed è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei limiti quantitativi.

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Conversione DL 39/2024 - principali novità
Come anticipato, il Ddl di conversione del DL 39/2024 ha ottenuto la fiducia al Senato e passerà ora all’esame della Camera. Di seguito alcune ulteriori novità introdotte in sede di conversione (in parte già affrontate nell'articolo precedente).
L’evoluzione della Giurisprudenza 17/05/2024
Agevolazioni ambientali: ammessa la dichiarazione integrativa per emendare la dichiarazione nel caso di incertezza interpretativa
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Farmacie – remunerazione aggiuntiva: rilevanza ai fini IRES e IRAP
Con la risposta a interpello n.107 del 16/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la remunerazione aggiuntiva 2023, riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, concorre, secondo le ordinarie regole, alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non trovando applicazione l’art. 10-bis del DL 137/2020. In merito alla remunerazione aggiuntiva 2021-2022, con la risposta a interpello n. 219/2022 era stata affermata l’applicabilità della detassazione generale per i contributi COVID ex art. 10-bis del DL 137/2020.
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Con riferimento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 al regime delle locazioni brevi, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in relazione: all'incremento dell’aliquota della cedolare secca: in caso di locazione di più di 1 immobile in regime di cedolare secca, l’aliquota del 21 è applicabile ad 1 solo immobile, applicandosi l’aliquota del 26 agli altri; l’incremento opera col pro rata temporis, per la quota parte di canone di competenza del 2024 agli obblighi in capo agli intermediari laddove incassano i canoni dei contratti di locazione o intervengano, comunque, nel loro pagamento, ai fini dell’applicazione della ritenuta: l’aliquota della ritenuta rimane del 21 (scomputabile dalla cedolare secca o dall’Irpef) è sempre operata a titolo d’acconto (e non più d’imposta in presenza di cedolare secca) sono introdotte nuove disposizioni per effettuare l’adempimento per i soggetti non residenti.
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Via libera alla legge di conversione del DL Agevolazioni fiscali
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Schema di D.Lgs. di riordino della riscossione
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Pillole Operative 16/05/2024
RASD – Designazione dei direttori di gara e Unilav arbitri
Il Dipartimento dello sport ha reso noto il manuale relativo alla gestione dei direttori di gara tramite il RASD.
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Locazioni brevi – Circolare dell’Agenzia Entrate
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Decreto Semplificazioni – Circolare dell’Agenzia Entrate
La Circolare n. 9/2024 dell’Agenzia Entrate ha analizzato alcune disposizioni previste dal D.lgs. 1/2024 (c.d. Decreto Semplificazioni).