
La disponibilità di un bene di proprietà altrui non basta, da sola, a consentire il rimborso dell’IVA sui lavori eseguiti. Occorre anche che gli interventi siano concretamente strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
È il principio ribadito dall’Agenzia delle Entrate nell'Interpello n. 192 di ieri, relativa a un progetto di sviluppo immobiliare promosso da una SICAF.