
L'Agenzia delle Entrate, con l’Interpello n. 185/2026, ha definito il perimetro di deducibilità ai fini IRES e l'applicabilità dell'articolo 96 del TUIR con riferimento agli interessi passivi corrisposti da una società di capitali in sede di conciliazione giudiziale e di ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. La controversia nasce da una verifica fiscale in materia di IVA indebitamente detratta per gli anni da N a N+6, definita mediante conciliazione per l'annualità N e tramite ravvedimento operoso per le annualità successive, con imputazione degli oneri alla voce "C17 - Oneri finanziari" del conto economico 2025.