
L'Agenzia delle Entrate, con l’Interpello 180/2026, ha chiarito la corretta applicazione dell'articolo 1, co. 2, DL n. 209/2002 e dell'art. 43-ter del DPR n. 602/73 in materia di trasferimento infragruppo del credito ulteriore da imposta sulle riserve matematiche (IRM).
Il parere riconosce la legittimità della cessione semplificata delle eccedenze maturate da compagnie di assicurazione vita residenti in altri paesi UE che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS) o mediante stabile organizzazione (libertà di stabilimento).