
La mancanza di discendenti diretti o l'assenza di un vincolo matrimoniale costituiscono scenari in cui la successione legittima, in mancanza di una preventiva pianificazione patrimoniale, produce assetti distributivi contrari alle reali intenzioni del de cuius.
Ai sensi dell'art. 582 c.c., il coniuge (o l'unito civilmente) privo di figli si trova costretto a condividere l'asse ereditario con i genitori, i fratelli o le sorelle del defunto, al di là del diritto di abitazione sulla casa coniugale garantito dall'art. 540 c.c. La posizione del convivente di fatto appare ancora più precaria: in assenza di un testamento, il partner superstite non vanta alcun diritto ereditario e il suo titolo ad abitare l'immobile di residenza è circoscritto ad un arco temporale ridotto (da 2 a 5 anni, ex art. 1, co. 42, L. 76/2016).