
Dal 1° ottobre 2026, lo svolgimento delle assemblee societarie a distanza torna a essere regolato dalla disciplina ordinaria.
È infatti cessata il 30/09/2026 l’efficacia della proroga prevista dall’art. 106 del D.L. n. 18/2020, da ultimo disposta dall’art. 4, co. 11, DL n. 200/2025 (Milleproroghe). Di conseguenza, non è più applicabile la facoltà generalizzata di ricorrere a mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in assenza di un’apposita previsione statutaria o in deroga alle disposizioni dello statuto.
Per le società non quotate, i criteri interpretativi di riferimento sono ora quelli indicati nelle massime del Notariato.
Gli orientamenti del Notariato Triveneto richiamati nell’edizione 2026 precisano i limiti dell’autonomia statutaria in materia di assemblee totalitarie e quorum delle Spa. Specifici chiarimenti riguardano le società tra professionisti, nelle quali l’assetto dei diritti di voto deve assicurare ai soci professionisti la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni.