
Il rilascio del visto di conformità da parte di un professionista non ancora inserito nell’elenco dei soggetti abilitati della DRE non determina automaticamente il disconoscimento dell'utilizzo in compensazione del credito. Secondo l’ordinanza n. 26020 della Corte di Cassazione, richiamata nell’articolo, occorre verificare l’esistenza e la spettanza del credito, nonché l’eventuale pregiudizio arrecato all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.