
L’art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997 disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni mediante un previo atto di contestazione. Entro il termine previsto per il ricorso (60 giorni), il contribuente può accedere alla definizione agevolata, con pagamento delle sanzioni irrogate:
La definizione impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie. Il versamento può essere rateizzato fino a 8 rate trimestrali di pari importo (fino a 16 rate se le somme dovute superano €. 50.000)
In alternativa, il trasgressore (e gli eventuali obbligati in solido) possono presentare deduzioni difensive. In tal caso
L’ufficio deve valutare le osservazioni e, qualora ritenga di irrogare le sanzioni, notificare entro un anno un atto motivato, a pena di nullità, anche sulle deduzioni presentate. Se invece non vengono presentate deduzioni né perfezionata la definizione, l’atto di contestazione assume valore di provvedimento di irrogazione ed è impugnabile.
Il procedimento realizza così un contraddittorio scritto, fondato sulle memorie del contribuente e sulla successiva valutazione dell’ufficio. L’obbligo di rispondere alle deduzioni nella motivazione è stato qualificato dalla Cassazione come forma di contraddittorio «rafforzato» (Ord. n. 498/2026, che richiama la n. 23167/2024). Qualora, in accoglimento delle deduzioni, l'Ufficio ridetermini le sanzioni, resta possibile definirle in misura ridotta entro il termine per impugnare il nuovo atto.