
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25106 depositata il 7/09/2026, ha definito il regime fiscale applicabile agli atti di ripianamento perdite con contestuale ricapitalizzazione liberata mediante estinzione di posizioni creditorie dei soci. La questione trae origine dall'impugnazione di un avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate alla società "Alfa S.p.A." ed a un socio, volto a riliquidare l'imposta di registro in misura proporzionale nella somma di 23.609,00 euro a fronte dell'importo in misura fissa di 200,00 euro autoliquidato dal notaio.