
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24975 del 3 settembre 2026, è tornata a pronunciarsi sulla natura e sui presupposti della responsabilità del liquidatore ex articolo 36 del D.P.R. n. 602/1973. La Suprema Corte ha ribadito che la pretesa risarcitoria nei confronti del liquidatore non necessita della preventiva notificazione dell'atto di accertamento in capo alla società estinta, essendo sufficiente che il debito erariale sia certo e che la persona fisica ne avesse conoscenza.