
Il tema del diritto alla detrazione e al successivo eventuale rimborso dell’Iva sulle spese di ristrutturazione, manutenzione o miglioramento effettuate su beni immobili di proprietà di terzi - detenuti in virtù di un contratto di locazione o comodato - rappresenta da anni uno dei nodi più esaminati della normativa IVA. La questione centrale risiede nell’accertamento del nesso di diretta strumentalità tra i costi sostenuti dal conduttore o comodatario e l’esercizio effettivo dell’attività economica esercitata. Con l’ordinanza n. 12862/2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla materia, richiamando la rigorosa matrice unionale e consolidando i criteri che legittimano la spettanza del rimborso dell’imposta anche quando le opere siano destinate ad incrementare il valore di un bene altrui.