
L'Agenzia delle Entrate, con l’interpello 147/2026, ha negato la possibilità per i contribuenti di utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa al solo fine di modificare la destinazione di un'eccedenza d'imposta precedentemente richiesta a rimborso, trasformandola in un credito da destinare a cessione infragruppo. L'amministrazione finanziaria ha chiarito che le scelte espresse nei modelli dichiarativi ordinari sono irrevocabili, fatte salve le esplicite e tassative deroghe previste dal legislatore tributario, escludendo che il cosiddetto "ripensamento" tardivo possa essere equiparato alla correzione di un errore materiale o di fatto.