
Nel caso di un patto di famiglia che preveda il trasferimento al figlio della nuda proprietà del 95% delle quote di una holding, non si applica l'esenzione da imposta sulle donazioni qualora, nonostante al beneficiario siano attribuiti i relativi diritti di voto, lo statuto riservi al disponente poteri tali (diritti di veto o di nomina degli organi socetari) da impedirgli di acquisire un effettivo controllo della società.
È la conclusione a cui è giunta l'Agenzia delle Entrate nell'Interpello n. 143/2026, fornendo un'interpretazione dell'art. 3, co. 4-ter, D.Lgs. 346/1990 (Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni).