
Il trattamento fiscale della risoluzione contrattuale ai fini dell'imposta di registro ha sempre poggiato su un principio di stretta corrispondenza tra l'effetto civile dello scioglimento del vincolo e il correlato prelievo tributario.
L'art. 28, DPR 131/86 disciplina questa materia a seconda del momento in cui viene stabilita la clausola risolutiva: