
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, mediante la sentenza n. 374/01/2026, ha respinto il ricorso promosso da una Fondazione di origine bancaria avverso il diniego di rimborso emesso dall'Agenzia delle Entrate. La pronuncia ribadisce i rigorosi confini per l'accesso al beneficio previsto dall'articolo 6 del Dpr n. 601/1973, il quale concede una riduzione dell'aliquota Ires pari alla metà di quella ordinaria a favore di determinati enti caratterizzati da finalità di spiccata utilità sociale. Il verdetto si allinea al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, statuendo che la mera erogazione di fondi a soggetti terzi non legittimi lo sconto d'imposta.