
Si è già avuto modo di dare notizia della risposta ad interpello n. 116/2026 che ha affermato che l’esenzione dall’imposta sulle donazioni non è applicabile ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di una quota di partecipazione in una società di persone, qualora il disponente mantenga l’usufrutto sulla partecipazione stessa.
L’agevolazione è inibita in quanto la scissione tra nuda proprietà e usufrutto non consente di realizzare un effettivo e completo passaggio generazionale dell’impresa familiare, e quindi si pone in contrasto con la finalità perseguita dalla norma di favorire la continuità dell’attività imprenditoriale nell’ambito della successione generazionale.
Di seguito si intende analizzare detta tesi, che si ritiene del tutto infondata.