
Con l’ordinanza n. 18398 dell’8 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento IVA delle operazioni di commercio elettronico indiretto effettuate secondo il modello del drop shipping nell’ambito degli scambi intracomunitari.
La controversia riguardava una società italiana che commercializzava online pneumatici. Dopo aver ricevuto gli ordini da consumatori privati residenti in Italia, il venditore trasmetteva l’ordine al proprio fornitore tedesco, il quale provvedeva a spedire direttamente i beni ai clienti finali.
Secondo i giudici di merito, la cessione effettuata dal venditore online non doveva considerarsi territorialmente rilevante in Italia, poiché al momento del perfezionamento dell’operazione gli pneumatici si trovavano ancora in Germania. Richiamando l’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, era stato infatti ritenuto che mancasse il presupposto territoriale richiesto per l’applicazione dell’IVA italiana.
La Suprema Corte ha invece accolto una diversa ricostruzione, osservando che l’operazione deve essere valutata nel suo complesso e qualificata come una sequenza composta da:
Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione consente di evitare un fenomeno di mancata imposizione, poiché la cessione ai clienti italiani non risulterebbe assoggettata a imposta né in Germania, dove non è territorialmente rilevante, né in Italia, dove invece deve essere tassata.
L’ordinanza evidenzia che assumono rilevanza decisiva due elementi: da un lato, la circostanza che i beni siano spediti o trasportati da un altro Stato membro verso il territorio italiano; dall’altro, il fatto che l’acquirente intermedio sia un soggetto passivo IVA stabilito o identificato in Italia. In tale contesto, il richiamo all’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972 è ritenuto inconferente, in quanto la fattispecie deve essere esaminata alla luce della disciplina degli acquisti intracomunitari.