
E’ noto come il finanziamento sia un contratto in base al quale il finanziante assume il diritto alla restituzione della somma. Nell’ambito societario, tuttavia, c’è una fattispecie nella quale si configura un fatto impeditivo di tale diritto.
Ci riferiamo all’art. 2467 del codice civile, ai sensi del quale la soddisfazione del credito del socio per la restituzione del finanziamento deve essere postergata rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, quando il finanziamento (del socio) sia stato concesso alla società in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.