
Il regime de minimis, previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013, stabilisce che il totale degli aiuti accordati a una singola impresa non possa eccedere la soglia di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari consecutivi.
Tale soglia, pur garantendo semplificazioni procedurali rispetto agli aiuti notificati o in esenzione, impone una verifica puntuale dello stato dell’impresa beneficiaria, al fine di evitare l’erogazione di incentivi a soggetti che non rispettano i requisiti imposti dalla normativa unionale.
Il principale ostacolo alla fruizione del beneficio si presenta qualora il soggetto richiedente rientri nella definizione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014 e della Comunicazione 2014/C 249/01 della Commissione Europea. In tal caso, l’impresa non può accedere ad alcuna forma di aiuto, nemmeno in de minimis.