
L’articolo 322 del D. Lgs. n. 14/19 disciplina l’ipotesi di bancarotta fraudolenta.
Nell’ambito della fattispecie di bancarotta “documentale”, le ipotesi rappresentate dalla norma (la lettera b del comma 1 del suddetto articolo 322) sono essenzialmente due: la prima consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili, con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell’impresa. Si tratta dunque di una ipotesi che presuppone un accertamento sulle scritture contabili effettivamente rinvenute e richiede il dolo generico.